La figura del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

Marzo 06, 2012

L’RLS, ovvero il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza è una delle figure cardine della gestione della sicurezza sul lavoro. All’interno di un’azienda o di qualunque luogo di lavoro il DLgs 81/08 prevede la presenza di questa figura che ha il compito di rappresentare i lavoratori e di controllare che ne vengano effettivamente tutelati i diritti in relazione alla sicurezza. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza proprio per le sue responsabilità e per il ruolo che deve ricoprire viene nominato tra i lavoratori secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza, il Decreto Legislativo 81/08 contiene una serie di articoli che ne definiscono:

  • Nomina
  • Obblighi
  • Formazione
  • Aggiornamento

Inoltre sono previste diverse tipologie di RLS dalla normativa:

  • Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (articolo 47)
  • Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale (articolo 48)
  • Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (articolo 49)

I doveri del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

L’obbligo principale dell’RLS è quello di controllare che la sicurezza dei lavoratori sia rispettata, da questo principio derivano tutti i suoi doveri e le sue funzioni. Una funzione fondamentale è quella di poter accedere ai luoghi di lavoro e partecipare alla valutazione dei rischi svolta solitamente dal datore di lavoro, l’RLS ha l’obbligo di leggere il Documento di valutazione dei rischi ed partecipare alla nomina di :

  • Addetti al primo soccorso
  • addetti alla prevenzione incendi

L’RLS deve essere correttamente formato, per questo il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla sua formazione e chi ricopre questo ruolo deve impegnarsi nella formazione oltre che nell’aggiornamento per svolgere al meglio le proprie funzioni all’interno dell’azienda o del territorio presso cui opera.